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frecciaIL COMUNE > Statuto - Indice > Titolo II Partecipazione
 

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Articolo 7
Consultazione e partecipazione popolare
1.
Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative, di volontariato e di organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali nei quali si riconosce il Comune, non aventi scopo di lucro e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il comune a tali fini promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Comune individua altresì nella consultazione uno strumento di partecipazione dei cittadini singoli o associati alla definizione delle scelte programmatiche politico-amministrative e al controllo sulla sua attuazione. Consultazioni, in forme da regolamentare, sono disposte, in particolare, in occasione di atti fondamentali come l’approvazione del bilancio e per provvedimenti fondamentali riguardanti uno specifico ambito territoriale.

Articolo 8
Libere forme associative
1.
Il comune, al fine di valorizzare forme associative di cui all’art.7 , comma 2:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di consultazione delle associazioni ogni qualvolta debbano essere adottati specifici atti inerenti le loro finalità;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare con idonea documentazione la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonchè la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nel registro comunale delle associazioni.
4. Il registro è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento.

Articolo 9
Istanze, petizioni, proposte
1.
I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione;
b) petizioni, per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
c) proposte, per l’adozione di atti amministrativi.
2. Alle istanze, il Sindaco o i responsabili di settore sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, sono tenuti a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte, sottoscritte da almeno 50 cittadini o presentate da Enti o Associazioni, sono esaminate entro 60 giorni dalla loro presentazione, dall’organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni ovvero dispone l’archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all’indicazione contenuta nella petizione. La procedura si conclude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente o ai primi tre firmatari in caso di presentazione da parte di un gruppo di cittadini.

Articolo 10
Referendum
1.
Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. Non sono ammessi referendum in materia di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando lo stesso argomento sia già stato oggetto di consultazione nel corso della stessa legislatura e non siano trascorsi almeno tre anni dallo svolgimento.
4. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
5. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum prevedendo, in particolare, che il giudizio tecnico sulla sua ammissibilità sia affidato ad apposita commissione e che i promotori possano chiedere il giudizio di ammissibilità, limitatamente alle materie ed al riscontro della correttezza nella formulazione del quesito, prima della raccolta delle firme.
6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data. Non potrà tenersi più di una consultazione referendaria all’anno.
7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli elettori.
8. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 11
Difensore Civico
1.
Può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico anche in forma associata con almeno un altro comune.
2. Con apposito regolamento ne verranno disciplinate l’elezione, le prerogative, le funzioni, i mezzi, nonchè i rapporti con i consigli comunali.

Articolo 12
Partecipazione ai procedimenti e diritto d’accesso

1. Il comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d’ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
4. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
5. I cittadini che vi hanno interesse hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi e agli atti fondamentali di aziende, istituzioni o enti nei quali il Comune sia rappresentato, secondo le modalità previste dal regolamento.
6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

Articolo 13
Informazione
1.
Tutti gli atti della amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
3. Lo Statuto, i regolamenti a rilevanza esterna, tutti gli atti della amministrazione a valenza generale, oltre alla affissione all’albo pretorio, sono soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

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