TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 14
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo ed esercita le competenze ad esso attribuite dalla legge. Esso svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nello statuto e nelle norme regolamentari.
2. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili.
Articolo 15
Elezioni e durata
1. L’elezione del consiglio comunale , la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d’ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune. A tal fine il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere comunale, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della Legge n.241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e i motivi della loro mancata tempestiva comunicazione, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio comunale, tenuto conto delle giustificazioni presentate, delibera a maggioranza assoluta di voti. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro dieci giorni dalla sua adozione.
4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Articolo 16
Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e alle surrogazioni a norma di legge.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione della composizione della Giunta. Il Sindaco presta giuramento pronunciando la formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Articolo 17
I Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno potere di controllo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, da presentarsi al protocollo generale precisando l’oggetto della richiesta. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni per iscritto o in seduta consiliare. La mozione deve essere discussa entro trenta giorni ovvero nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso d’inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
Articolo 18
Prerogativa delle minoranze consiliari
1. Ai gruppi delle minoranze consiliari è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia (ordinarie e speciali) istituite dal Consiglio comunale.
2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due.
Articolo 19
Linee programmatiche di mandato e indirizzi per le nomine
1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta per l’approvazione al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli eventuali adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio comunale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti, nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
Articolo 20
Convocazione
1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori. L’ordine del giorno è comunicato ai consiglieri almeno sei giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima nei casi d’urgenza.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco o, qualora questi sia un assessore esterno, dal Consigliere anziano.
3. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio nel termine di venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l’avviso, con relativo elenco, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
4. Il regolamento determina il funzionamento del consiglio comunale, le procedure di convocazione, stabilisce termini più brevi in caso d’urgenza, determina le modalità per la formulazione dell’ordine del giorno e le comunicazioni ai consiglieri delle proposte, disciplina l’ordine dei lavori del consiglio.
Articolo 21
Sedute e votazioni
1. Il consiglio delibera con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il sindaco.
2. Per l’approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Oltre alle maggioranze qualificate prescritte dalle disposizioni del presente statuto, dalla legge o dai regolamenti, la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione, di assunzione di mutui e di emissione di prestiti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati dal regolamento, in cui la pubblicità potrebbe arrecare pregiudizio a persone.
5. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. In casi eccezionali, motivatamente, il consiglio può deliberare a scrutinio segreto. In tal caso vanno comprese nel numero dei votanti le schede bianche o nulle. Nelle votazioni palesi le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti validi escludendo dal computo le astensioni.
6. Il consiglio può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità determinate dal regolamento.
7. Delle sedute del consiglio è redatto verbale, anche sommario, a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.
Articolo 22
Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, commissioni temporanee o commissioni speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, i poteri, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità dei loro lavori.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Il sindaco e gli assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo 23
Attribuzioni delle commissioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso. La loro durata è pari a quella del Consiglio Comunale che le ha costituite.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, quando ravvisi una grave irregolarità nell’attività amministrativa del Comune, può istituire, al suo interno a maggioranza assoluta dei propri membri, una apposita commissione di indagine, formata da un componente per ogni gruppo consiliare. La commissione riferisce al Consiglio comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il consiglio comunale nomina il Presidente della commissione; funge da segretario, con il solo compito di assistere alle riunioni e redigerne i verbali, il segretario comunale o altro dirigente designato dal Consiglio Comunale.
Articolo 24
I gruppi consiliari
1. I consiglieri si possono costituire in gruppi ognuno dei quali formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere della lista di maggioranza non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e nei candidati sindaci non eletti.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri. In tal caso costituisce gruppo consiliare anche il solo consigliere candidato sindaco non eletto che mantiene lo stesso contrassegno della lista.
4. Spetta ai capigruppo la designazione, ove richiesta, dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni ed organismi la cui nomina, per legge o regolamento sia di competenza della giunta. Qualora in seno alla maggioranza o alla minoranza siano costituiti più gruppi, i rispettivi capigruppo esercitano tale facoltà in forma congiunta. In assenza o carenza o eccesso di designazioni, decide autonomamente la giunta nel rispetto possibilmente del principio della rappresentanza della minoranza.
5. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l’esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell’amministrazione comunale, supporti tecnico-amministrativi.
CAPO II - IL SINDACO
Articolo 25
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile della amministrazione, sovrintende all’andamento generale dell’ente, provvede a dare impulso alle attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività. Promuove e assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale ed in generale la rispondenza dell’attività degli organi del comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Articolo 26
Attribuzioni di amministrazione e vigilanza
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed ha facoltà di delegare ai singoli assessori la sovrintendenza di settori omogenei della amministrazione con esclusione della adozione di atti a rilevanza esterna. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Il Sindaco, in particolare:
a) impartisce direttive generali in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) indice i referendum comunali;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) è autorizzato a stare in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti ed a prevenire e definire un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;
f) nomina il Segretario comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonchè quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.;
g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi;
h) coordina e riorganizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
i) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
2. Il Sindaco nell’esercizio delle attribuzioni di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 27
Vicesindaco
1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge.
CAPO III - GIUNTA COMUNALE
Articolo 28
Composizione della Giunta
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di cinque assessori da lui nominati, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico/amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio.
Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e l’istituto della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro o col Sindaco coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 3° grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
Articolo 29
Attività e competenze
1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario, del direttore generale ove nominato, dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta comunale adotta gli atti di competenza nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio comunale. In tale ambito la giunta adotta, altresì, provvedimenti deliberativi generali che indicano agli organi di gestione gli scopi da perseguire, i risultati da raggiungere, le risorse disponibili, i criteri e le modalità da osservare.
3. Alla giunta comunale compete in particolare:
a) predisporre bilancio preventivo e conto consuntivo, programmi e piani da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale in conformità alle apposite disposizioni di legge;
b) disporre in merito all’assegnazione di risorse ai responsabili di servizio;
c) approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;
d) autorizzare la sottoscrizione di contratti decentrati (personale dipendente);
e) adottare gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti, arbitrati e transazioni;
f) nomina i componenti delle commissioni gara e concorso non espressamente individuati negli appositi regolamenti;
g) disporre in merito a locazioni, lasciti e donazioni di beni mobili;
h) disporre in merito ad acquisti ed alienazioni di beni immobili, relative permute, previsti in atti fondamentali del consiglio comunale o che rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza.
Articolo 30
Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
5. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le votazioni della giunta vengono sempre espresse in forma palese.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, con esclusione della loro presenza al momento della votazione.
7. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Articolo 31
Dimissioni e revoca degli assessori
1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori con atto sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, da notificarsi agli interessati.
3. Il Sindaco procede nel termine massimo di 10 giorni dalla cessazione dall’ufficio alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa. Entro 20 giorni da tale cessazione il Sindaco ne da’ comunicazione al consiglio comunale, comunicando altresì le nuove nomine. In via generale l’obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli assessori diventi inferiore a quattro.
Articolo 32
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267.
2. I termini previsti dalla legge per la discussione della mozione decorrono dalla data di presentazione della mozione al protocollo del comune.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del consiglio e di nomina del Commissario.
|