TITOLO IV - ORDINAMENTO UFFICI
Articolo 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L’ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal T.U. n.267/2000 e dal decreto legislativo 165/2001 e loro successive modifiche, secondo cui gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati, spettano al segretario generale e/o al direttore generale e ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili di servizio.
2. Il Comune, attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce l’organizzazione degli uffici e dei servizi e stabilisce la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego, in conformità alle disposizioni di
legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, economicità e di flessibilità nell’organizzazione e gestione delle risorse umane, secondo il principio di professionalità e di responsabilità. Essi assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia, insieme ai criteri di speditezza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse, dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività.
4. L’ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi, con l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell’attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l’indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione della dirigenza, le modalità di revoca dell’incarico.
7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonchè disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.
Articolo 34
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dell’ente stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
2. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente
Articolo 35
Il Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza, ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. I contratti individuali devono conformarsi al principio di garantire ai dipendenti parità di trattamento e comunque condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.
4. E’ consentito il ricorso ai contratti di incarichi di cui all’art.110 del D.Lgs. n.267/2000, secondo le modalità del regolamento. La durata del contratto non è superiore alla durata in carica del Sindaco e comunque non può protrarsi oltre due mesi dalla elezione della nuova amministrazione.
Articolo 36
Il Segretario Comunale
1. Il Comune dispone di un segretario comunale nominato dal Sindaco secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.
4. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
6. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.
7. Al Segretario comunale è altresì attribuita:
a) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti di responsabili dei servizi;
b) la sostituzione dei responsabili dei servizi in caso di inerzia degli stessi ove non sia stato nominato il direttore generale;
c) la risoluzione dei conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
d) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
Articolo 37
Vicesegretario
1. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vicesegretario può essere nominato dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i funzionari dell’ente. Allo stesso può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.
Articolo 38
Direzione generale
1. Può essere attivata la funzione di Direzione Generale, cui è affidata , nel rispetto del 2° e 3° comma art.107 D.Lgs. n.267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell’ente, ivi compresi i profili disciplinati dall’art.47 dello statuto. Nell’ambito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune, a tale funzione è affidata la predisposizione di direttive e l’adozione di provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi.
2. La Direzione Generale è affidata alla responsabilità del direttore generale. L’incarico di direttore generale è attribuito dal Sindaco, a tempo determinato e rinnovabile, al Segretario Generale, ove il comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art.108 comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
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