TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Articolo 39
Servizi Pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione di servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. L’assunzione di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I servizi pubblici esercitati dal comune rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono gestiti nelle forme indicate dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione previste dalla legge.
5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Articolo 40
Aziende Speciali
1. Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il consiglio comunale nella stessa seduta e con la stessa maggioranza stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco nomina e revoca gli amministratori che dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati con atto motivato e contestuale loro sostituzione.
4. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il consiglio esercita la vigilanza sulle aziende speciali e verifica il risultato di gestione.
Articolo 41
Istituzione
1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con contestuale approvazione del regolamento di gestione.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per la nomina, la revoca e la sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente articolo. Essi durano in carica quanto il consiglio comunale.
4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione stessa, con la conseguente responsabilità. In conformità ai relativi regolamenti, è nominato per un periodo di tempo determinato dal Sindaco il quale può anche revocarlo, sentito il consiglio di amministrazione.
5. La nomina del direttore può avvenire fra il personale di ruolo del comune o con ricorso alle modalità previste dall’art.110 del D.Lgs. n.267/2000.
6. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Articolo 42
Gestione dei servizi in forma associata
1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestiti in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti , le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
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