TITOLO VI - PROFILI FINANZIARI E CONTABILI
Articolo 43
Autonomia finanziaria
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.
3. Il bilancio approvato dal consiglio comunale entro il termine annuale stabilito dalla legge, è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.
5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
Articolo 44
Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento
1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento nei termini seguenti.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui a precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art.141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, ove nominato, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art.53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell’art.141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
Articolo 45
Principi di revisione economico-finanziaria
1. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente.E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei revisori del conto specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge e dello statuto ed avuto altresì riguardo in via analogica ai principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni.
3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli uffici dell’ente.
Articolo 46
Il collegio dei revisori
1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità, in ipotesi di inadempienza, di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a..
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore sia singolo che in collegio avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Articolo 47
Sistema dei controlli interni
1. L’amministrazione attua un sistema di controlli interni con le finalità di:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza (imparzialità) dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, per assicurare un utilizzo ottimale delle risorse e il più elevato raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con responsabilità delle aree, attraverso apposito nucleo di valutazione.
Articolo 48
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. L’attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitata:
a) dal Collegio dei Revisori;
b) dal responsabile finanziario;
c) da apposito servizio ispettivo che l’amministrazione può attivare, definendone compiti e composizione, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 49
Controllo di gestione
1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno di gestione, aventi per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento degli interventi e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, equità, qualità, nonché di efficienza ed economicità.
2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e di valutazione che consentano, oltre ad un controllo sull’equilibrio finanziario ed economico della gestione del bilancio, di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e di individuare indicatori di efficienza, di efficacia e di qualità a supporto delle decisioni.
Articolo 50
Nucleo di valutazione
1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n.286, è istituito il nucleo di valutazione che è nominato dalla Giunta comunale ed al quale è rimesso il compito di valutare le prestazioni dei Responsabili di Area.
2. L’attività di valutazione dei responsabili delle aree utilizza anche i risultati del controllo di gestione, con il quale si integra, ed è disciplinata, unitamente alla composizione del nucleo, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. |