COMMERCIO - VARIE
VENDITE STRAORDINARIE
(Decreto Legislativo 31/03/1998 n° 114 Art. 15 e Delibera Regionale)
VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI
I saldi possono essere effettuati dal 17 gennaio al 17 marzo e
dal 20 luglio al 20 settembre.
Comunicazione al Comune: preavviso di almeno 5 giorni e indicazione della data di inizio e della durata dei saldi.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione possono essere fatte nelle seguenti circostanze:
1) cessazione dell’attività commerciale o chiusura di un ramo di azienda;
2) cessione dell’azienda o di una sua succursale;
3) trasferimento dell’azienda in altri locali;
4) trasformazione o rinnovo dei locali;
Chiunque intende effettuare vendite di liquidazione é tenuto a darne comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita mediante lettera raccomandata R.R. almeno 15 giorni prima dalla data di inizio della vendita medesima. La durata delle vendite in liquidazione é pari a 6 settimane, nei casi previsti ai numeri 1), 2), la vendita può essere effettuata per un periodo di durata massima non superiore a 13 settimane.
PRESA D’ATTO COMMERCIO COSE ANTICHE E USATE
(T.U.L.P.S. Art. 126)
Cosa occorre: se la presa d’atto serve per vendere prodotti al minuto occorre prima di tutto essere titolari di autorizzazione per il commercio al minuto in sede fissa o titolari di autorizzazione commercio su aree pubbliche.
Dichiarazione in bollo legale con firma autenticata ai sensi dell’art. 12 del T.U.L.P.S.
Allegare:una marca da bollo di corso legale per presa d’atto.
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