MATRIMONIO
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Chi vuole contrarre matrimonio deve richiedere la pubblicazione di matrimonio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi.
La Pubblicazione di matrimonio è formalità necessaria per poter celebrare il matrimonio (art.93 del Codice Civile). Con essa gli sposi danno atto della loro volontà di contrarre matrimonio.
Possono contrarre matrimonio:
- i cittadini italiani e stranieri, maggiori di età e di stato libero (cioè che non sono legati da vincoli matrimoniali);
- i cittadini, non maggiorenni, che abbiano compiuti i 16 anni ed in possesso della Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni;
- i nubendi che non siano legati fra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
- i cittadini già coniugati che hanno ottenuto lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Al momento della richiesta di pubblicazione, l’interessato dovrà presentare all’Ufficiale dello Stato Civile, copia della sentenza definitiva di divorzio (sentenza passato in giudicato);
- i cittadini stranieri in possesso di Nulla-Osta al matrimonio, previsto dall’art.116 del Codice Civile, rilasciato dalla Autorità competente del paese di appartenenza e legalizzato dalla Prefettura.
Per richiedere la Pubblicazione di matrimonio, devono presentarsi i due futuri sposi i quali, alla presenza dell’Ufficiale dello Stato Civile rendono dichiarazione, sottoscritta dagli stessi, relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti per la celebrazione del matrimonio.
In caso di matrimonio da celebrare con rito cattolico o acattolico, i nubendi dovranno presentare la richiesta di pubblicazione fatta dal ministro di culto cattolico ovvero richiesta fatta dal ministro del culto ammesso nello Stato.
L’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la richiesta di pubblicazione, procede all’acquisizione della documentazione necessaria ad accertare d’ufficio, quanto dichiarato. Non appena l’Ufficiale dello Stato Civile è in possesso della documentazione, provvede all’affissione dell’Atto di Pubblicazione all’albo comunale. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l’Ufficiale dello Stato Civile cui è stata richiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui risiede l’altro sposo.
L’atto di Pubblicazione resterà affisso per otto giorni consecutivi. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, viene rilasciato certificato delle eseguite pubblicazioni e può essere celebrato il matrimonio. Il matrimonio deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza delle pubblicazioni.
MATRIMONIO – CELEBRAZIONE
Il matrimonio può essere celebrato avanti all’Ufficiale dello Stato Civile (MATRIMONIO CIVILE); avanti a un Ministro di Culto Cattolico (MATRIMONIO RELIGIOSO-CONCORDATARIO) o avanti ad altro Ministro dei Culti ammessi nello Stato (MATRIMONIO ACATTOLICO).
In tutti i casi, la celebrazione del matrimonio è subordinata alla Pubblicazione di Matrimonio (art.93 del Codice Civile).
MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio deve essere celebrato nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello sui indicato, gli sposi ne devono fare richiesta scritta e motivata, all’Ufficiale dello Stato Civile con indicazione del comune ove si intende celebrare il matrimonio. A pubblicazioni eseguite, per comunicare l’ora ed il giorno fissato per la celebrazione del matrimonio, occorre prendere contatto con L’Ufficio del Sindaco.
MATRIMONIO RELIGIOSO – CONCORDATARIO
Il matrimonio religioso è celebrato avanti al Ministro del Culto Cattolico secondo le norme del diritto canonico. L’atto di matrimonio è compilato, a cura del ministro celebrante, immediatamente dopo la celebrazione e trasmesso, ai fini della trascrizione sui registri di stato civile, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il matrimonio concordatario produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile.
MATRIMONIO CELEBRATO AVANTI AI MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO (Matrimonio Acattolico).
Chi intende celebrare matrimonio avanti a Ministro di Culto diverso dalla religione cattolica, deve dichiararlo all’Ufficiale dello stato Civile del Comune dove fu fatta la richiesta di pubblicazione. L’atto di matrimonio è compilato, a cura del ministro celebrante, immediatamente dopo la celebrazione e trasmesso, ai fini della trascrizione sui registri di stato civile, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il matrimonio acattolico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile.
Comunione o separazione dei beni.
In base all’art.159 del codice Civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
Il regime patrimoniale della separazione dei beni è disciplinato dall’art.215 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi dell’art.162, secondo comma, del C.C., gli sposi possono dichiarare nell’atto di matrimonio, avanti al celebrante, la loro scelta per il regime della separazione dei beni.
La dichiarazione è inserita nell’atto di matrimonio e annotata a margine dello stesso. La scelta del cambiamento di regime patrimoniale che avvenga successivamente al matrimonio, va stipulato mediante atto di un notaio. Il notaio che stipula atti di convenzione matrimoniale deve richiedere all’Ufficiale dello Stato Civile l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali e le modifiche delle convenzioni medesime non hanno effetto, nei confronti dei terzi, se non sono annotate a margine dell’atto di matrimonio.
Certificazione – rilascio
Certificato di matrimonio è il documento che attesta il giorno e luogo di matrimonio. Viene rilasciato, in esenzione da diritti, dal Comune ove è stato celebrato il matrimonio
Estratto dell’Atto di Matrimonio è documento nel quale oltre a risultare il luogo e data del matrimonio, riporta tutte le annotazioni relative alle convenzioni matrimoniali; separazione fra i coniugi; ecc. Viene rilasciato, in esenzione da diritti, dal Comune ove è stato celebrato il matrimonio.
Copia Integrale dell’Atto di Matrimonio è il documento che riproduce integralmente il testo dell’atto e le annotazioni eseguite. Viene rilasciato, in esenzione da diritti e su richiesta scritta del richiedente, dal Comune ove è stato celebrato il matrimonio.
Risultanza Anagrafica di Matrimonio è il documento nel quale si attesta luogo e data di matrimonio e Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio. Viene rilasciata, in carta semplice, dal Comune ove gli sposi risultano essere residenti al momento della richiesta del rilascio del certificato.
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