Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Come fare
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in Legge n.162/2014 ha intodotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi o divorziare, in alternativa al ricorso al Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:
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convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato, ai sensi dell'art.6 del D.L. n.132/2014;
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dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art.12 del D.L. n.132/2014-
Entrambe le modalità sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.
Cosa serve
Richiesta di “Convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato” (art.6 del D.L. n.132/2014) –
Gli avvocati incaricati, dovranno redigere un atto contenente l'accordo che sancisce e regolamenta la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni preceentemente pattuite.
Tale convenzione, sottoscritta da entrambi i coniugi e dagli avvocati intervenuti, entro il termine di dieci giorni deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica, il quale rilascierà nulla osta o autorizzazione a seconda che siano presenti o meno figli minorenni o figli maggiorenni portatori di handicap gravi o incapaci ovvero non autosufficienti.
Entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto nulla osta/autorizzazione ciascuno degli avvocati, dovrà trasmetterne copia autenticata della convenzione assistita al Comune in cui il matrimonio è stato celebrato; l'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione entro i successivi trenta giorni.
Dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (art.12 del D.L. n.132/2014)
solo in caso di accordo consensuale tra le parti, e solo nel caso che:
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la coppia non abbia figli minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministratore di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
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sono escluse dalla competenza dell'Ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale.
Gli sposi, previo appuntamento, rendono dichiarazione innanzi all'Ufficiale di stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio.
In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo.
Modulistica:
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la separazione o divorzio
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Costi
All'atto della dichiarazione, i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari ad € 16,00, da versare presso l'Ufficio Economato del Comune.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026, 10:13