SEPARAZIONE E DIVORZIO
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in Legge n.162/2014 ha intodotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi o divorziare, in alternativa al ricorso al Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:
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convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato, ai sensi dell'art.6 del D.L. n.132/2014;
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dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art.12 del D.L. n.132/2014-
Entrambe le modalità sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.
Richiesta di “Convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato” (art.6 del D.L. n.132/2014) –
Gli avvocati incaricati, dovranno redigere un atto contenente l'accordo che sancisce e regolamenta la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni preceentemente pattuite.
Tale convenzione, sottoscritta da entrambi i coniugi e dagli avvocati intervenuti, entro il termine di dieci giorni deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica, il quale rilascierà nulla osta o autorizzazione a seconda che siano presenti o meno figli minorenni o figli maggiorenni portatori di handicap gravi o incapaci ovvero non autosufficienti.
Entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto nulla osta/autorizzazione ciascuno degli avvocati, dovrà trasmetterne copia autenticata della convenzione assistita al Comune in cui il matrimonio è stato celebrato; l'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione entro i successivi trenta giorni.
Dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (art.12 del D.L. n.132/2014)
solo in caso di accordo consensuale tra le parti, e solo nel caso che:
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la coppia non abbia figli minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministratore di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
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sono escluse dalla competenza dell'Ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale.
Gli sposi, previo appuntamento, rendono dichiarazione innanzi all'Ufficiale di stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio.
In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo.
All'atto della dichiarazione, i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari ad € 16,00, da versare presso l'Ufficio Economato del Comune.
Modulistica:
Dichiarazione per separazione consensuale
Divorzio - Dichiarazione con provvedimento del Tribunale separazione consensuale
Divorzio - Dichiarazione con provvedimento del Tribunale separazione giudiziale
Divorzio - Dichiarazione con separazione innanzi Ufficiale di Stato Civile