ALLUVIONE - CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO - ULTERIORE PROROGA TERMINI
L'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 1080 del 15 marzo 2024 ha prorogato la scadenza per la presentazione della richiesta di saldo del CIS (modello B1) di sei mesi, spostando quindi il termine dal 30 marzo 2024 al 30 settembre 2024.
Tutti i cittadini che sono risultati beneficiari dell'acconto per il contributo di immediato sostegno (CIS) sono quindi tenuti, entro il 30/09/2024, a presentare le domande di saldo (modello B1).
La domanda può essere consegnata:
- – tramite invio all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) comune.gambettola@cert.provincia.fc.it (allegando il documento di identità);
- – tramite consegna all’ufficio protocollo nei seguenti orari: LUNEDI’ - MERCOLEDI'-GIOVEDI'-VENERDI’ dalle ore 8:30 alle ore 12:50 e il MARTEDI' dalle 15:00 alle 17:00 (allegando il documento di identità);
Al fine della compilazione corretta del documento si ricorda che:
Per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco allegato al modulo A1 e B1 e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro, esclusa l’integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia.
Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la compilazione del modulo B1 e mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti”), anche riferita all’acconto percepito, ad eccezione della quota forfettaria di 750,00 euro.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.
Anche qualora la spesa sostenuta non superi l’importo dell’acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3.000,00 euro) presentando il modulo B1. Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate ai vari beneficiari.
Non sono ammesse le cosiddette “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.